REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DI
CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA ANNO 2022
Il
Comitato Altra Proposta (di seguito Comitato o AP), nel perseguimento dei
propri scopi fondativi (cfr http://altraproposta.blogspot.com/), intende
individuare alcuni candidati alle prossime elezioni del CSM attraverso un
metodo imperniato sul sorteggio, seguito da successive elezioni primarie
telematiche tra i sorteggiati.
I
magistrati così selezionati non saranno i candidati di AP né, tanto meno, se
eletti, saranno rappresentanti di AP.
L’obiettivo,
infatti, è quello di riuscire ad avere componenti del CSM nelle condizioni di
rispondere, nell’esercizio delle loro funzioni, a null’altro che alla legge e
alle esigenze dell’Istituzione della quale fanno parte, nell’ottica di un
sistema di autogoverno della magistratura sganciato da logiche di appartenenza e
dalla preselezione dei candidati da parte delle correnti.
Il
Metodo di selezione deliberato dal Comitato - sulla base della legge elettorale
attualmente in vigore, e con riserva di apportare i necessari adeguamenti
qualora essa dovesse essere modificata - è il seguente.
A) Sorteggio, da effettuarsi ad opera di un
notaio, eventualmente con l’ausilio di una piattaforma informatica, di numero
di candidati pari a al multiplo di 4 per ciascuna categoria di eleggibili, e
perciò:
1.
n. 40
magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito,
ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi
dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12
del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 48 del 2001, di cui i
primi 20 “giudici titolari”, a ciascuno dei quali è assegnato un numero
progressivo da 1 a 20 secondo l’ordine in cui sono stati sorteggiati, e i
restanti 20 “giudici supplenti”, a ciascuno dei quali è assegnato un numero
progressivo da 21 a 40 secondo l’ordine in cui sono stati sorteggiati;
2.
n. 16
magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici
di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati
alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi
dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio
2001, n. 48, di cui i primi 8 “pm titolari”, a ciascuno dei quali è assegnato
un numero progressivo da 1 a 14 secondo l’ordine in cui sono stati sorteggiati,
e i restanti 8 “pm supplenti”, a ciascuno dei quali è assegnato un numero
progressivo da 13 a 24 secondo l’ordine in cui sono stati sorteggiati;
3.
n. 8
magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di
cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, di cui i primi 4
“cassazionisti titolari”, a ciascuno dei quali è assegnato un numero
progressivo da 1 a 4 secondo l’ordine in cui sono stati sorteggiati, e i
restanti 4 “cassazionisti supplenti”, a ciascuno dei quali è assegnato un
numero progressivo da 5 a 8 secondo l’ordine in cui sono stati sorteggiati.
B) Salvo quanto previsto alla lett. C),
sono sorteggiabili tutti i magistrati dell’ordine giudiziario aventi i
requisiti di eleggibilità alle prossime elezioni del CSM.
C) Sono esclusi dai sorteggiabili:
1.
I
magistrati che, prima del sorteggio e dopo la pubblicazione del presente
regolamento sulla mailing list dell’ANM o la comunicazione mediante posta
elettronica, dichiarino di non essere disponibili alla candidatura mediante
comunicazione ad Altra Proposta all’indirizzo e-mail altraproposta@gmail.com,
scrivendo da un account *@giustizia.it.
2.
Coloro
che nei cinque anni precedenti il 31 luglio 2022 siano stati componenti del
Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati;
3.
Coloro
che nei cinque anni precedenti il 31 luglio 2022 abbiano rivestito la carica di
presidente o di segretario di associazioni di magistrati ovvero cariche
equiparabili a quelle di presidente o segretario appena indicate.
4.
Il
portavoce del Comitato Altra Proposta.
D) Raccolta tra i sorteggiati delle
disponibilità alla candidatura e, contestualmente, delle dichiarazioni di
assenza di cause di ineleggibilità al CSM.
E) Formazione delle liste dei “candidati”,
in ordine alfabetico, alle elezioni primarie telematiche come di seguito:
1.
“Lista
Giudici” formata dai “giudici titolari” di cui alla lett. A), n. 1), che
avranno dichiarato di essere disponibili e di non versare in situazioni di
ineleggibilità. Ove la lista non raggiungesse in tal modo il numero di almeno 10
“candidati” (ovvero almeno un quarto dei sorteggiati), la lista sarà integrata,
secondo l’ordine progressivo del sorteggio, dai “giudici supplenti” di cui alla
lett. A), n. 1), che avranno dichiarato di essere disponibili e di non versare
in situazioni di ineleggibilità, fino al raggiungimento del numero di 10 candidati
e, in difetto, sino ad esaurimento dei sorteggiati indicati nella lett. A), n.
1);
2.
“Lista
PM” formata dai “pm titolari” che avranno dichiarato di essere disponibili e di
non versare in situazioni di ineleggibilità. Ove la lista non raggiungesse in
tal modo il numero di almeno 4 “candidati” (ovvero almeno un quarto dei
sorteggiati), la lista sarà integrata, secondo l’ordine progressivo del
sorteggio, dai “pm supplenti” di cui alla lett. A), n. 2), che avranno dichiarato
di essere disponibili e di non versare in situazioni di ineleggibilità, fino al
raggiungimento del numero di 4 candidati e, in difetto, sino ad esaurimento dei
sorteggiati indicati nella lett. A), n. 2);
3.
“Lista
Cassazionisti” formata dai “cassazionisti titolari” di cui alla lett. A), n.
3), che avranno dichiarato di essere disponibili e di non versare in situazioni
di ineleggibilità. Ove la lista non raggiungesse in tal modo il numero di
almeno 2 “candidati” (ovvero almeno un quarto dei sorteggiati), la lista sarà
integrata, secondo l’ordine progressivo del sorteggio, dai “cassazionisti
supplenti” di cui alla lett. A), n. 3), che avranno dichiarato di essere
disponibili e di non versare in situazioni di ineleggibilità, fino al
raggiungimento del numero di 2 candidati e, in difetto, sino ad esaurimento dei
sorteggiati indicati nella lett. A), n. 3).
F) Elezioni primarie tra i candidati con
voto telematico segreto, da svolgersi secondo le specifiche modalità che
saranno comunicate successivamente ai sensi della lett. H). Alle primarie
potranno partecipare tutti i magistrati aventi diritto al voto alle elezioni
del prossimo CSM. Ciascun votante potrà esprimere un voto per uno dei candidati
della “Lista Giudici”, un voto per uno dei candidati della “Lista PM” ed un
voto per uno dei candidati della “Lista Cassazionisti”.
G) Impegno del Comitato a raccogliere le
sottoscrizioni per la candidatura alle prossime elezioni del CSM:
1.
Del
magistrato o dei magistrati più votati alle “primarie telematiche” tra quelli
ricompresi nella “Lista Giudici”, nel collegio unico nazionale dei magistrati
che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che
sono destinati alla Corte suprema di Cassazione ai sensi dell'articolo 115
dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941,
come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001, secondo
l’ordine delle preferenze, nel numero determinato in base alla lett. H;
2.
Del
magistrato o dei magistrati più votati alle “primarie telematiche” tra quelli
ricompresi nella “Lista PM”, nel collegio unico nazionale dei magistrati che
esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e
presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura
generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, secondo
l’ordine delle preferenze, nel numero determinato in base alla lett. H;
3.
Del
magistrato o dei magistrati più votati alle “primarie telematiche” tra quelli
ricompresi nella “Lista Cassazionisti”, nel collegio unico nazionale dei
magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di
Cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, secondo l’ordine delle
preferenze, nel numero determinato in base alla lett. H;
H) Per determinare il numero dei magistrati
da candidare in ciascuna categoria, si utilizza un coefficiente dato dal
rapporto fra il numero degli aventi diritto al voto ed il numero di magistrati
da eleggere (rispettivamente, 10, 4 e 2), ridotto del 10%.
Tale coefficiente verrà diviso per il
numero di voti espressi, per ciascuna categoria, nelle primarie telematiche; in
ognuna di esse, il numero dei candidati sarà pari al quoziente così ottenuto,
arrotondato per eccesso.
Tutte
le comunicazioni del Comitato concernenti l’oggetto del presente “regolamento”
saranno effettuate attraverso e-mail inviate sulla mailing list
dell’Associazione Nazionale Magistrati nonché attraverso la pubblicazione sul
blog del Comitato al seguente indirizzo: http://altraproposta.blogspot.it/
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